TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA
Articolo I
È costituita un’associazione di natura culturale scientifica denominata “Società Italiana di Farmacia Clinica” abbreviata anche in “S.I.FA.C.”, che persegue la sua attività istituzionale sull’intero territorio nazionale.
La Farmacia Clinica è una disciplina sanitaria nella quale il farmacista clinico ottimizza la terapia medica del paziente e promuove salute, benessere e prevenzione delle malattie attraverso l’uso razionale dei farmaci e dei dispositivi medici. Essa inoltre contribuisce alla generazione di nuove conoscenze che migliorino la salute e la qualità di vita del paziente.
Essa è una disciplina svolta negli ospedali, nelle farmacie di comunità e territoriali e in qualunque ambito in cui sono studiati, prescritti, dispensati e consigliati farmaci e dispositivi medici. Il farmacista clinico concentra la sua attenzione non sul singolo farmaco ma sulla salute del paziente o, più in generale ancora, sulla popolazione in trattamento con farmaci.
Articolo II
La sede dell’Associazione è in Cagliari nel viale Regina Margherita n. 30.
Articolo III
L’Associazione ha per scopo primario quello di promuovere e coordinare iniziative di carattere scientifico nel campo della farmacia clinica mediante convegni, master, corsi, workshop, attività formative, progetti di ricerca, indagini, studi osservazionali e pubblicazioni al fine di:
All’interno del portale istituzionale dell’associazione (www.sifac.it) vengono costantemente aggiornate e pubblicate le attività scientifiche promosse dall’associazione.
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica. L’associazione è autonoma e indipendente e non esercita attività imprenditoriali. L’associazione non ha finalità sindacale né svolge direttamente o indirettamente attività sindacale.
Articolo IV
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere disciolta per decisione dell’Assemblea nazionale.
TITOLO II – SOCI e LIBRI SOCIALI
Articolo V
Sono soci della S.I.FA.C. tutte le persone fisiche che in numero illimitato, sono ammessi a farne parte con delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dall’assemblea nazionale senza limitazioni e/o discriminazioni del luogo di lavoro e senza alcuna limitazione e/o discriminazione personale. I soci si dividono in:
Articolo VI
Coloro che, avendone i requisiti, desiderano far parte dell’Associazione devono presentare domanda alla Presidenza accompagnandola al versamento della quota annuale di iscrizione.
I Soci Onorari sono esentati dal versamento della suddetta quota.
Articolo VII
Il socio cessa di appartenere all’Associazione per:
Articolo VIII
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione decide sulle ammissioni, dimissioni ed espulsioni dei Soci e queste ultime devono essere ratificate alla prima assemblea utile.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, provvedere a comunicarla agli interessati unitamente a idonea motivazione.
Questi ultimi possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
I soci e gli appartenenti all’Associazione a qualunque titolo, dovranno rilasciare idonea dichiarazione di assenza di conflitto di interessi preesistente all’affiliazione.
Nel caso in cui si dovesse manifestare un conflitto di interesse in costanza di affiliazione il titolare del conflitto sarà invitato dal consiglio direttivo a farlo cessare con decorrenza immediata, pena la radiazione dall’Associazione.
Articolo IX
Fanno parte della documentazione della Società:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti (anche per atto pubblico);
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo (e di eventuali altri organi sociali).
I libri di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1, sono tenuti nella sede legale dell’Associazione a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera 4) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti potranno esaminare i libri sociali, le deliberazioni e i verbali facendone apposita e motivata richiesta al Consiglio Direttivo e previo appuntamento da concordare nella sede deputata alla sua tenuta.
TITOLO III – PATRIMONIO
Articolo X
Il patrimonio è costituito:
Articolo XI
L’Associazione finanzia le attività sociali e di formazione con i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti e aziende private, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il SSN, anche se forniti per mezzo di soggetti collegati.
Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare che i contributi pervenuti non contrastino i contenuti scientifici e gli obiettivi dell’Associazione enunciati all’articolo III.
I contributi versati all’Associazione diventeranno proprietà della stessa e non potranno essere restituiti neanche alla cessazione del rapporto in essere.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra similare organizzazione senza scopo di lucro o ai fini di pubblica utilità, saldo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
TITOLO IV – BILANCIO E UTILI
Articolo XII
Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Entro centocinquanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il Bilancio (rendiconto economico e finanziario), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale. Il rendiconto economico finanziario viene pubblicato sul portale istituzionale dell’associazione.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla Associazione per i fini perseguiti.
TITOLO V – ASSEMBLEA NAZIONALE
Articolo XIII
L’Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, decide a maggioranza dei presenti, ed è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo,o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o altrove, con avviso contenente gli oggetti all’ordine del giorno spedito a mezzo posta ordinaria o elettronica, otto giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all’indirizzo elettronico quale risulta dal registro dei Soci.
Le riunioni dell’Assemblea potranno essere convocate anche via web utilizzato appositi programmi di videoconferenza. L’avviso può prevedere che la seconda riunione abbia luogo un’ora dopo quella fissata per la prima, qualora questa non riunisse il numero dei Soci previsti per la sua validità. Possono intervenire alle Assemblee tutti i Soci Ordinari in regola con la quota sociale.
Ogni Socio ha diritto ad un voto esercitabile per l’approvazione, le modifiche dello statutoe dei regolamenti per la nomina degli organi dell’Associazione.
E’ ammessa la delega tranne che per le nomine delle cariche sociali.Ciascun associato può avere più di una delega.
Articolo XIV
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.
L’Assemblea Nazionale ordinaria si riunisce annualmente, dietro convocazione del Consiglio.
Il Consiglio può convocare l’Assemblea quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
Articolo XV
L’Assemblea Nazionale ordinaria:
Le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti in base alla maggioranza dei voti validi.
Ogni votante potrà esprimere preferenze per i nominativi di sette Soci alla carica di Consigliere.
TITOLO VI – CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo XVI
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea Nazionale.
È composto da sette membri per 3/7 tra i Soci Fondatori e per la restante parte tra i Soci Ordinari. Vengono eletti consiglieri i Soci maggiormente votati dall’Assemblea. In caso di parità di voti si ricorrerà a un ballottaggio.
Tra i propri membri il Consiglio nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Il Presidente del Consiglio è il Presidente della S.I.FA.C. ed ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma associativa; in caso di obiettiva e documentata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo consultandosi con alcuni componenti del Consiglio, a sua discrezione, e riferendo al Consiglio stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Consiglieri non hanno interessi diretti preminenti nell’attività della Farmacia Clinica. I membri del consiglio direttivo compilano e sottoscrivono una dichiarazione Pubblica di Interessi, un Impegno alla Riservatezza e il Consenso al trattamento dei dati personali, inoltre devono dichiarare di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione.
Articolo XVII
I compiti del Consiglio sono:
Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno dietro convocazione tempestiva del segretario unitamente all’ordine del giorno.
In via straordinaria, il Consiglio si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri.
Articolo XVIII
La decadenza da Consigliere e dalle eventuali cariche connesse può avvenire per:
Articolo XVIX
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere appositamente delegato.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno quattro di sette Consiglieri.
Per le decisioni del Consiglio è richiesta l’approvazione o la ratifica, anche successiva, della maggioranza dei suoi membri in carica.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall’assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea degli associati.
TITOLO VII – COMITATO SCIENTIFICO PER VERIFICA E CONTROLLO ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo XX
Il Comitato Scientifico ha funzione di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’Associazione. Il Comitato è costituito da un numero di 5 componenti.
I membri del Comitato Scientifico d’indirizzo sono individuati, dal Consiglio Direttivo, in base a comprovate competenze scientifico-professionali nell’area medica, clinica e farmaceutica. Tale Comitato viene rinnovato ogni 3 anni, in conseguenza del rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Nell’ipotesi di vacanza, nel corso del triennio, di uno o più componenti il Consiglio Direttivo in carica provvederà alla loro sostituzione con i medesimi criteri sopra enunciati.
TITOLO VIII – RIVISTA DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo XXI
Deve intendersi parte integrante dell’Associazione la rivista “CLINICAL PHARMACY JOURNAL” (Testata registrata presso il Tribunale di Cagliari al n. 7 del 26/06/2015 ). Essa ha periodicità quindicinale e viene pubblicata sul sito internet www. sifac.it. Il Direttore e il Comitato di redazione sono nominati dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IX – MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIOGLIMENTO
Articolo XXII
Modifiche allo Statuto potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo.
Esse dovranno essere portate dal Consiglio ad approvazione dell’Assemblea Nazionale ordinaria che deciderà con la maggioranza dei due terzi dei soci votanti.
Articolo XXIII
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale straordinaria che, con la maggioranza dei tre quarti dei Soci votanti provvederà alla nomina di unoo più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio secondo quanto stabilito dall’articolo X.
Articolo XXIV
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione può essere disciplinato da appositi regolamenti interni che sono approvati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’Assemblea Nazionale.
Articolo XXV
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
NORME TRANSITORIE
Il presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione.
NORME FINALI
È fatto divieto di uso improprio dell’affiliazione, della sigla e del logo S.I.FA.C. al di fuori delle norme statutarie e senza previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
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